La fermata della vergogna: quando l’umanità viene fatta scendere da un bus
La vicenda del ragazzino di 11 anni fatto scendere da un autobus nel Bellunese perché munito di un biglietto “ordinario” anziché del nuovo ticket olimpico da 10 euro, non è solo un caso di cronaca locale. È un cortocircuito giuridico dove il diritto alla mobilità, la tutela dei minori e la legittimità delle tariffe pubbliche si scontrano nel gelo di una sera di montagna.
Il contratto di trasporto e la violazione dell’obbligo di protezione
Giuridicamente, nel momento in cui il minore è salito a bordo, tra la famiglia e la società DolomitiBus si è perfezionato un contratto di trasporto. Ai sensi dell’art. 1681 c.c., il vettore non ha solo l’obbligo di trasferire il passeggero, ma è gravato da una rigida responsabilità per l’incolumità della persona.
Far scendere un bambino di 11 anni a -3 gradi, sotto la neve, configura una violazione dell’obbligo di protezione insito nel contratto. Ai sensi dell’art. 1228 c.c., l’azienda risponde direttamente dell’operato dell’autista che, anteponendo un cavillo tariffario alla sicurezza di un incapace, ha esposto il vettore a un’inevitabile azione risarcitoria per danno biologico e morale.
L’anomalia tariffaria: un rincaro del 300% è lecito?
Il cuore della vicenda risiede però in un numero: il passaggio forzoso da 2,50 a 10 euro. Un aumento del 300% solleva dubbi di legittimità amministrativa. Il Trasporto Pubblico Locale (TPL) è regolato dal D.Lgs. 422/97 e deve rispondere ai principi di accessibilità e universalità.
Un rincaro così drastico, se applicato indistintamente anche ai residenti o agli studenti su tratte ordinarie “vestite” da linee olimpiche, appare sproporzionato.
In regime di concessione, il vettore opera in monopolio: imporre prezzi “esagerati” senza adeguate tutele per l’utenza stanziale potrebbe configurare un abuso di posizione dominante, impugnabile davanti all’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART). La stessa Provincia, stanziando d’urgenza un fondo di ristoro per i residenti, ha di fatto ammesso l’irragionevolezza della misura.
Profili penali e risarcitori
Mentre la Procura indaga per abbandono di minore (art. 591 c.p.), il fronte civile è già aperto. Il Codacons ha puntato i riflettori sulla legittimità delle delibere tariffarie. Se il TAR dovesse accertare il vizio di eccesso di potere per irragionevolezza della tariffa, la posizione dell’azienda si aggraverebbe: non solo avrebbe abbandonato un minore, ma lo avrebbe fatto per difendere un prezzo illegittimo.
In uno Stato di diritto, la validità di un titolo di viaggio non può mai valere più dell’incolumità fisica. Se il bus non si ferma per proteggere, il diritto deve intervenire per sanzionare, ristabilendo la gerarchia dei valori tra profitto e persona.
Foto tratta da Radiopiù.net
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