1. Premessa dei fatti
Con il Comunicato Ufficiale n. 32/DIV del 4 novembre 2025, il Giudice Sportivo
della Lega Italiana Calcio Professionistico ha irrogato al calciatore Mario Ierardi
(Catania FC) la sanzione di quattro giornate di squalifica “per condotta violenta
nei confronti di un avversario e per avere, successivamente al provvedimento di
espulsione, proferito frasi offensive e irriguardose nei confronti della quaterna
arbitrale”.
L’episodio si è verificato al 40° del secondo tempo della gara contro la Casertana:
Ierardi, a gioco fermo, colpiva con un calcio al petto un avversario, “senza
provocargli conseguenze”, e in seguito, prima di lasciare il terreno di gioco,
rivolgeva espressioni offensive verso gli ufficiali di gara.
2. Il quadro normativo di riferimento
Il provvedimento sanzionatorio trova fondamento negli artt. 36 e 38 del Codice di
Giustizia Sportiva FIGC:
• Art. 36, comma 1, lett. a): punisce la “condotta violenta nei confronti di
un calciatore avversario a gioco fermo” con la squalifica minima di tre
giornate;
• Art. 38, comma 1: consente l’irrogazione di sanzioni aggiuntive in caso
di condotta ingiuriosa o irriguardosa verso gli ufficiali di gara;
• Art. 13, comma 2: impone al giudicante di valutare la gravità
complessiva del comportamento, la personalità del soggetto e le
circostanze attenuanti o aggravanti.
Alla luce di tali disposizioni, la squalifica di quattro giornate rappresenta la
somma massima applicabile nel range sanzionatorio, in assenza di ulteriori
fattori aggravanti (quali minacce, reiterazione o danni fisici).
3. La proporzionalità della sanzione
Il principio di proporzionalità, sancito implicitamente dal sistema sanzionatorio
sportivo, impone una corrispondenza tra la gravità della condotta e la misura della
pena.
Nel caso Ierardi, la motivazione stessa riconosce che:
• il calcio è avvenuto a gioco fermo, ma senza conseguenze fisiche;
• le frasi rivolte alla quaterna arbitrale sono state offensive, ma non
minacciose né reiterate.
In presenza di tali elementi, la sanzione di quattro giornate appare
sproporzionata rispetto alla condotta effettiva, ponendosi al limite
superiore del range senza che vi siano circostanze di particolare gravità.
4. I precedenti giurisprudenziali
La giurisprudenza sportiva recente mostra un orientamento più temperato in casi
analoghi.
• Puczka (Juventus Next Gen) – condotta violenta a gioco fermo
(schiaffo al collo): 3 giornate di squalifica (Comunicato L.I.C.P. n. 20/2025).
• Gómez Taleb (Virtus Verona) – calcio a palla lontana, nessuna
conseguenza fisica: 3 giornate di squalifica (CSA FIGC, Decisione n.
65/2023).
• CSA FIGC, Sez. II, Decisione n. 172/2025 – offese gravi e reiterate
verso l’arbitro, senza contatto fisico: 4 giornate di squalifica.
Il raffronto evidenzia che la misura di quattro giornate è generalmente riservata
a offese verbali di particolare intensità o reiterazione, non a condotte
violente prive di conseguenze concrete.
Il caso Ierardi, che unisce un gesto impulsivo e un’espressione verbale isolata,
si colloca a metà strada tra le due tipologie, il che giustificherebbe una
riduzione ad almeno tre giornate.
5. Motivi di ricorso
Alla luce dei precedenti e della ratio delle norme, il Catania FC potrebbe fondare il
reclamo su più motivi giuridicamente sostenibili:
1. Erronea applicazione del principio di proporzionalità, in
quanto la condotta, priva di lesioni e priva di reiterazione, non giustifica il
massimo edittale;
2. Assenza di aggravanti reali, poiché la parte offesa non ha
riportato conseguenze fisiche e l’offesa verbale non ha impedito la ripresa
del gioco né integrato minaccia;
3. Violazione del principio di individualizzazione della pena,
non risultando considerato il comportamento successivo del tesserato
(assenza di ulteriori proteste);
4. Disparità di trattamento rispetto ai precedenti omogenei della
medesima categoria;
5. Richiesta di riduzione ex art. 13, comma 2, C.G.S. per
circostanze attenuanti (impulsività, assenza di dolo, nessun danno).
6. Conclusioni
La decisione del Giudice Sportivo appare formalmente corretta ma
sostanzialmente eccessiva.
L’assenza di conseguenze fisiche e la natura episodica del comportamento non
giustificano la sanzione massima prevista dal Codice.
Una riduzione a tre giornate di squalifica risponderebbe meglio al principio di
proporzionalità, garantendo un equilibrio tra tutela dell’ordine sportivo e
ragionevolezza della pena disciplinare.

Fonte foto CalcioCatania.com