“Una docente transgender chiede il riconoscimento al femminile prima della rettificazione anagrafica. La scuola può accoglierlo nei rapporti interni, non negli atti ufficiali”.

Per gli studenti è una professoressa. È così che la docente si presenta ed è così che chiede di essere chiamata. Ha intrapreso un percorso di affermazione di genere, ma nei documenti figurano ancora il nome attribuito alla nascita e il sesso maschile: il tribunale non ha ancora pronunciato la rettificazione anagrafica.

Il caso, che sta interessando un istituto scolastico di Catania, pone una domanda concreta: prima della sentenza la docente può comparire come “professoressa” nel registro elettronico, nelle comunicazioni interne, nell’e-mail e nel badge? La risposta è sì per i rapporti sociali e per gli strumenti organizzativi privi di efficacia certificativa; è no quando si tratta di sostituire i dati ufficiali nei documenti che producono effetti giuridici, fiscali, previdenziali o amministrativi.

Il punto di equilibrio è questo: riconoscere l’identità della persona senza fingere che il suo stato civile sia già cambiato. Un’operazione possibile, ma resa più delicata dall’assenza di una disciplina nazionale sulla carriera alias del personale docente.

Dire “professoressa” non modifica l’anagrafe

Il primo equivoco riguarda il titolo professionale. La persona è docente perché possiede i requisiti per insegnare e perché è titolare di un rapporto di lavoro. “Professore” e “professoressa” indicano la stessa funzione, declinata al maschile o al femminile. L’uso del femminile non equivale, da solo, ad attestare che il sesso registrato allo stato civile sia stato modificato.

Quando uno studente dice “professoressa” o una circolare interna parla della “docente incaricata”, la scuola non forma un nuovo atto anagrafico: adotta una modalità di relazione coerente con l’identità della persona. Il confine viene superato soltanto se l’istituto certifica ufficialmente un nome o un sesso anagrafico diversi da quelli ancora vigenti.

Gli articoli 2 e 3 della Costituzione proteggono dignità, identità personale ed eguaglianza; l’articolo 32 tutela anche il benessere psichico. Questi principi non attribuiscono al dirigente il potere di modificare lo stato civile, ma impediscono che il dato anagrafico sia esposto oltre quanto realmente necessario.

La sentenza serve, l’intervento chirurgico no

La rettificazione è disciplinata dalla legge 14 aprile 1982, n. 164 e dall’articolo 31 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. È il tribunale a disporre la modifica degli atti dello stato civile; solo dopo il provvedimento possono essere aggiornati in via definitiva documenti, codice fiscale e sistemi amministrativi.

La chirurgia, invece, non è una condizione obbligatoria. Lo ha affermato la Corte di cassazione, sezione I civile, con la sentenza n. 15138 del 20 luglio 2015. Lo hanno confermato la Corte costituzionale con le sentenze n. 221 del 5 novembre 2015 e n. 180 del 13 luglio 2017. Con la sentenza n. 143 del 23 luglio 2024 la Consulta ha inoltre definito l’identità di genere una componente dell’identità personale e ha eliminato l’autorizzazione giudiziale all’intervento quando il tribunale ritenga già sufficienti le modificazioni intervenute.

La conseguenza è chiara: percorso personale e percorso anagrafico possono procedere con tempi diversi. Durante questa fase la persona non perde il diritto alla dignità, ma il dato dello stato civile resta quello ufficiale fino alla sentenza.

Registro elettronico: due livelli, non una cancellazione

E-mail istituzionale, directory, calendario, cartellino sulla porta e badge interno possono riportare il nome di elezione e la qualifica femminile, su richiesta della docente. Anche il sito della scuola può presentarla al femminile, purché non si tratti di un documento destinato a certificare l’identità legale.

Il registro elettronico richiede maggiore cautela. Non è una semplice bacheca: documenta lezioni, presenze, valutazioni e attività di servizio. La soluzione più solida è una struttura a due livelli. Nell’interfaccia visibile a studenti e famiglie può comparire “Prof.ssa” con il nome di elezione; nel livello amministrativo riservato devono rimanere nome anagrafico, codice fiscale, matricola e collegamento univoco alla posizione giuridica della dipendente.

Così le operazioni restano attribuibili con certezza alla docente senza esporre inutilmente il precedente nome. Se il programma consente soltanto di sovrascrivere l’unico campo ufficiale, il dirigente non dovrebbe cancellarlo: deve chiedere al fornitore una funzione per il nome visualizzato o limitare l’alias agli strumenti che non hanno valore amministrativo.

Contratto di lavoro, fascicolo personale, NoiPA, stipendio, contributi, graduatorie, mobilità, provvedimenti disciplinari, comunicazioni fiscali e atti trasmessi ad altre amministrazioni devono invece continuare a utilizzare i dati anagrafici vigenti. La regola è semplice: l’alias può governare la relazione interna; non può sostituire l’identità legale negli atti che producono effetti verso l’esterno.

La privacy e il rischio di un coming out imposto

Mostrare contemporaneamente il nome anagrafico e quello di elezione può rivelare che la persona è transgender. Può accadere attraverso una notifica automatica, un elenco, un badge o una schermata accessibile alle famiglie. Il problema non è astratto: un software configurato male può imporre ogni giorno un coming out involontario.

Il GDPR impone minimizzazione, correttezza, sicurezza e limitazione delle finalità. L’identità di genere non è nominata espressamente tra le categorie particolari dell’articolo 9; vi rientrano però le eventuali informazioni mediche o psicologiche raccolte sul percorso. In ogni caso, l’associazione tra identità anagrafica e alias è un’informazione di particolare delicatezza e deve essere accessibile soltanto agli uffici che ne abbiano effettiva necessità.

La scuola non dovrebbe pretendere un dossier clinico per concedere l’uso del femminile. Il dirigente deve coinvolgere il responsabile della protezione dei dati, definire gli accessi, verificare le esportazioni del registro e impedire che il precedente nome riemerga nelle comunicazioni automatiche.

Un precedente significativo è il provvedimento del Garante per la privacy n. 341 del 15 novembre 2012: l’annotazione della rettificazione di sesso su un diploma universitario fu considerata lesiva della riservatezza. La continuità degli archivi va garantita all’interno dell’amministrazione, ma non deve trasformarsi nella divulgazione permanente della storia personale.

La carriera alias e il vuoto della scuola italiana

Molte università riconoscono da anni un’identità alias a studenti, docenti e personale. Il nome di elezione può comparire su badge, e-mail e servizi interni, mentre le certificazioni esterne restano intestate all’identità anagrafica. È un modello organizzativo, non una rettificazione anticipata.

Per le scuole, tuttavia, non esiste al 1° agosto 2026 una legge o una circolare ministeriale che disciplini uniformemente la carriera alias del personale docente. Alcuni istituti approvano regolamenti; altri intervengono sul singolo caso; altri ancora respingono le richieste richiamando l’assenza della sentenza.

L’autonomia scolastica prevista dal D.P.R. 275/1999 e i poteri organizzativi attribuiti al dirigente dall’articolo 25 del D.Lgs. 165/2001 consentono un provvedimento individuale per e-mail, badge e comunicazioni interne. Quando la scelta coinvolge il registro elettronico e diversi uffici, è però preferibile un protocollo che stabilisca ambiti dell’alias, documenti ufficiali, soggetti autorizzati e misure di riservatezza.

Accogliere la richiesta non espone automaticamente il dirigente a responsabilità, se gli atti ufficiali restano corretti e tracciabili. Anche il diniego, però, deve essere motivato e proporzionato. Un rifiuto esteso persino al titolo femminile e agli strumenti non certificativi sarebbe difficile da giustificare alla luce della dignità della lavoratrice e del divieto di discriminazione.

La soluzione per il caso di Catania

L’istituto catanese può adottare una soluzione netta: chiamare la docente “professoressa” e utilizzare il nome di elezione nei rapporti interni, nell’e-mail, nel badge e nell’interfaccia ordinaria del registro; conservare il nome anagrafico nel fascicolo e in tutti i sistemi collegati a stipendio, contributi, graduatorie, contratti e pubbliche amministrazioni.

Il collegamento tra le due identità deve essere univoco, riservato e accessibile solo al personale autorizzato. La scuola deve inoltre prevenire l’esposizione accidentale del precedente nome e aggiornare definitivamente i sistemi quando arriverà la sentenza.

Studenti e colleghi non sono davanti a una certificazione anagrafica quando dicono “professoressa”. Un errore occasionale non è automaticamente un illecito; l’uso intenzionale e reiterato del maschile o del precedente nome per umiliare la docente può invece assumere rilievo disciplinare o discriminatorio.

La conclusione non richiede formule evasive. Prima della rettificazione la persona può essere riconosciuta come professoressa nei rapporti sociali e negli strumenti interni. I documenti ufficiali devono continuare a riportare i dati anagrafici vigenti. La gestione alias è possibile se non falsifica gli atti, conserva la tracciabilità e protegge la riservatezza. La scuola non deve scegliere tra dignità e legalità: se il sistema è progettato bene, può garantirle entrambe.