Il “like” su Instagram ed i guardoni inconsapevoli
1. Introduzione
Il mondo digitale è una trappola morale.
Permette a perfetti sconosciuti di conoscere i tuoi gradimenti senza che tu abbia dato il consenso. Tale sistema è, attualmente, irreversibile.
L’esempio emblematico è rappresentato dai “like” su Instagram: un caso simbolo in cui le logiche di profitto delle piattaforme soppiantano i diritti fondamentali dell’uomo.
L’impostazione predefinita del Social rende i like durante le interazioni immediatamente visibili a chiunque, anche fuori dalla cerchia dei “segui”.
Essa, quindi, espone la sfera intima dell’utente collidendo in maniera pericolosa con il diritto alla riservatezza e con il principio di autodeterminazione informativa sancito dal GDPR.
2. Il “like” come segnale informativo e dato personale
Ai sensi dell’art. 4 del GDPR, il “like” è un dato personale in quanto riconducibile a un profilo identificabile.
Nonostante venga considerato dagli utenti un dato di poco conto, possiede un’elevata capacità informativa poiché viene inevitabilmente riferito a contenuti a connotazione politica, religiosa o sessuale.
Permette quindi inferenze attendibili su aspetti intimi.
La Corte di Giustizia UE (CGUE), nella sentenza del 4 ottobre 2024 (causa C-446/21, Schrems/Meta Platforms), ha stabilito che la tutela dei dati sensibili ex art. 9 GDPR si estende anche alle informazioni dedotte indirettamente tramite le attività online.
Ha confermato che la protezione dei dati riferiti a categorie particolari come orientamento sessuale, opinioni politiche, salute non è applicabile solo quando tali dati vengono scritti esplicitamente dall’utente.
Essa viene applicata anche se la piattaforma deduce queste informazioni incrociando i tuoi comportamenti online, come ad esempio i “like” posti su determinati contenuti o l’appartenenza a certi gruppi.
Mettere un “like” o un commento a un contenuto pubblico non significa che l’utente stia autorizzando la piattaforma a trattare quell’informazione per profilarlo a fini pubblicitari.
Quindi l’utente va protetto sia se scrive “io sono gay” sia nel caso in cui vengano manifestati i “Like” su contenuti da cui si possa desumere la sua inclinazione sessuale.
Rendere il like visibile a terzi significa, di fatto, pubblicizzare aspetti della personalità che l’utente potrebbe voler mantenere riservati.
3. Lo squilibrio informativo e l’asimmetria algoritmica
Un profilo centrale dell’analisi riguarda l’asimmetria informativa tra gestore e utente.
Per l’utente il “like” è un’interazione emotiva, per Meta esso è un’informazione che permette agli algoritmi di prevedere con precisione matematica il tuo comportamento futuro.
La piattaforma conosce esattamente il “peso” algoritmico di ogni interazione, utilizzandolo per alimentare il “gemello digitale” dell’utente e predirne vulnerabilità psicologiche o propensioni all’acquisto. L’utente medio non ha la medesima conoscenza; egli ignora che il suo gesto alimenta sistemi di profilazione avanzata e, dal 2025, modelli di Intelligenza Artificiale generativa. Tale squilibrio rende il consenso un atto non pienamente consapevole: non può esservi reale autodeterminazione se una delle parti ignora l’effettiva portata dello sfruttamento economico del dato ceduto.
Sul punto la Sentenza C-252/21 della Corte di Giustizia Europea ha stabilito che “Per i trattamenti basati sul consenso dell’interessato, il titolare del trattamento dovrebbe essere in grado di dimostrare che l’interessato ha acconsentito al trattamento. (…) Ai fini di un consenso informato, l’interessato dovrebbe essere posto a conoscenza almeno dell’identità del titolare del trattamento e delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali. Il consenso non dovrebbe essere considerato liberamente prestato se l’interessato non è in grado di operare una scelta autenticamente libera o è nell’impossibilità di rifiutare o revocare il consenso senza subire pregiudizio”.
Nei fatti Instagram non ha mai fornito tale possibilità agli utenti limitandosi ad un consenso, per così dire, implicito e quindi in palese violazione del GDPR ed in netto contratto con la suddetta sentenza.
Sempre quest’ultima pronuncia della Corte di Giustizia Europea ha definito consenso dell’interessato “qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell’interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, [a] che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento”.
Anche secondo tale profilo, Instagram ha il dovere di raccogliere il consenso dell’interessato prima di “pubblicare” i suoi Like.
4. Il fallimento della Privacy by Default e il diritto alla granularità
Da quanto già esposto è evidente che la piattaforma Instagram, nella sua organizzazione, viola il principio di Privacy by Design e by Default (art. 25 GDPR).
Ciò poiché dovrebbe permettere all’utente di gestire le impostazioni, in maniera predefinita o volontaria, che i dati non siano accessibili a un numero indefinito di persone. In altri termini, se accedo ad Instagram i miei like possono essere visti solo da persone che seguo e solo cliccando l’icona relativa ai like. Oggi invece siamo diventati guardoni dei Like altrui, riferiti anche a perfetti sconosciuti.
Inoltre, secondo il Parere 08/2024 dell’European Data Protection Board (EDPB), le grandi piattaforme hanno l’obbligo di offrire scelte che siano parametrate dall’utente.
Imporre la visibilità dei like impedisce all’utente di esercitare un controllo selettivo sulla propria proiezione sociale, rendendo il consenso invalido per difetto di specificità. In pratica, se voglio usare Instagram devo subire che i miei like siano visibili in tutto il Mondo, e l’unica soluzione diversa è non usare il social network.
5. Privacy by Default vs l’insufficienza del “profilo privato”
Confermando l’autenticità di quanto già descritto, qualcuno potrebbe obiettare che l’utente ha la facoltà di impostare il profilo Instagram come “privato”, in tal modo limitando le interazioni di utenti esterni alla propria cerchia.
Tuttavia, tale strumento agisce solo sulla superficie della visibilità sociale, nascondendo i like agli estranei ma lasciando inalterata la profilazione profonda da parte di Meta.
Inoltre, spostare l’onere della protezione sull’utente (costringendolo ad attivare opzioni restrittive) inverte l’obbligo legale per cui la riservatezza deve essere garantita “di serie” dal titolare del trattamento.
Concludendo, anche il profilo privato è comunque oggetto di profilazione, quindi Instagram continua ad utilizzare i Like per invadere la sfera privata e conoscere gusti ed orientamenti.
Ed ovviamente l’impostazione su privato dovrebbe essere quella di default, e non viceversa.
6. Consenso forzato e squilibrio di potere
Approfondendo il tema, già affrontato, sulla validità del consenso prestato dagli utenti, è evidente come esso sia inficiato dallo squilibrio contrattuale.
La CGUE (sentenza C-252/21) ha sancito che il consenso non è “libero” se l’utente è costretto ad accettare la profilazione per non essere escluso dal servizio.
Nel 2026, il diritto alla riservatezza non può essere condizionato al pagamento di un canone o all’accettazione di una sorveglianza orizzontale (dove ogni utente è sorvegliato dagli altri tramite la visibilità dei like).
7. L’effetto deterrente (Chilling Effect) e la libertà di espressione
L’esposizione costante genera un “effetto deterrente” sulla libertà di espressione (art. 11 Carta dei Diritti Fondamentali UE). Sapere che ogni “like” è pubblico e monitorabile da estranei, datori di lavoro o stalker, induce l’utente all’autocensura.
Questa dinamica trasforma lo spazio sociale in un luogo di conformismo digitale, dove l’individuo rinuncia a manifestare il proprio reale gradimento per timore del giudizio o di ripercussioni sociali, ledendo il libero sviluppo della personalità.
8. Verso una nuova tutela: il Data Act e la minimizzazione
In via sussidiaria ed analogica, la persistenza del like pubblico viola il principio di minimizzazione (art. 5 GDPR).
La pubblicazione del nome di chi ha interagito non è necessaria per il funzionamento del servizio.
Con l’integrazione dei principi del Data Act (2025/2026), si rafforza l’idea che l’utente debba avere il controllo sui dati generati dai propri gesti digitali. La piattaforma non può appropriarsi della visibilità del like per generare engagement a scapito della privacy dell’utente.
9. Considerazioni conclusive
La visibilità automatica dei like su Instagram è il sintomo di un ecosistema che monetizza la trasparenza involontaria dell’utente.
Alla luce della giurisprudenza europea più recente, il modello utilizzato da Instragram, deve essere superato in favore di una scelta granulare, che restituisca all’utente il potere di decidere chi può osservare le sue tracce digitali.
Il futuro della tutela della persona sui social network risiede nella capacità del diritto di colmare il divario tra la percezione dell’utente e la potenza di calcolo della piattaforma, garantendo che un semplice gesto di apprezzamento non diventi una condanna all’esposizione perenne.
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