Il referendum di marzo 2026 non propone un aggiustamento tecnico, ma una revisione della struttura costituzionale dell’ordine giudiziario. Si vota ai sensi dell’articolo 138 della Costituzione: non si abroga una legge ordinaria, ma si conferma o si respinge una legge costituzionale che interviene sugli articoli 87, 102, 104, 105, 106, 107 e 110 della Carta. Il quesito è unico: SÌ o NO all’intero impianto. Non è ammessa chirurgia selettiva.

Il perno della riforma è triplice: carriere distinte tra giudici e pubblici ministeri; due Consigli superiori della magistratura (uno per i giudicanti e uno per i requirenti), con una quota significativa di componenti selezionati per sorteggio; istituzione di un’Alta Corte disciplinare che sottrae la funzione disciplinare ai Consigli. È una riscrittura dell’autogoverno e del circuito responsabilità–indipendenza.

Che cosa cambia, in diritto

Carriere distinte.

La Costituzione, finora, ha riconosciuto l’unità dell’ordine giudiziario (art. 104) e la distinzione “per funzioni” (art. 107). La riforma cristallizza la separazione delle carriere tra giudicanti e requirenti. Non è solo un’opzione organizzativa: è un indirizzo costituzionale vincolante per la legislazione di attuazione.

Due CSM e sorteggio.

L’art. 104 viene sostituito per prevedere due Consigli, entrambi presieduti dal Presidente

della Repubblica. La composizione introduce il sorteggio: una quota di laici (da un elenco parlamentare) e una quota di togati sono individuati per estrazione a sorte, secondo modalità rimesse alla legge. È l’innovazione più dirompente nella tecnica di selezione dell’autogoverno.

Alta Corte disciplinare.

L’art. 105 viene riscritto: ai Consigli restano carriere e funzioni; la disciplina passa a un organo separato, con un sistema di impugnazione interno. È una scelta di separazione tra gestione e sanzione.

Le norme transitorie impongono l’adeguamento della legislazione ordinaria entro un anno, segnalando che molto dipenderà dalle leggi di attuazione.

Le ragioni del SÌ

Il SÌ presenta la riforma come un rafforzamento della terzietà e una risposta strutturale alle degenerazioni correntizie.

È una proposta di “neutralizzazione” delle dinamiche interne: meno mediazione politica, più meccanismi automatici; meno concentrazione di leve in un unico organo, più compartimentazione.

Le ragioni del NO

Il NO non nega l’esistenza di criticità, ma contesta la soluzione, in sostanza, difende l’idea che l’autogoverno, pur imperfetto, debba essere riformato senza introdurre un fattore di alea e senza creare nuovi punti di vulnerabilità.

Ogni riforma costituzionale della giustizia è un bilanciamento tra indipendenza e responsabilità. L’indipendenza non è un privilegio corporativo: è una garanzia del cittadino (artt. 101 e 104 Cost.). La responsabilità non è un sospetto permanente: è la condizione di legittimazione di ogni potere pubblico.

La riforma propone tre scelte forti:

• Neutralizzare le dinamiche interne con il sorteggio;

• Compartimentare le funzioni con due Consigli;

• Separare disciplina e gestione con un’Alta Corte.

La Costituzione, quando viene toccata, non chiede entusiasmo. Chiede prudenza. E chiede di misurare non l’intenzione della riforma, ma la sua capacità di reggere alla prova del tempo.